1. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile di cui all'articolo 5 presentano l'apposita richiesta e la relativa documentazione al Ministero dello sviluppo economico, inviandone, per conoscenza, una copia ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e
a) il progetto di costruzione, con l'indicazione del sito prescelto, della spesa e del tempo necessario alla sua realizzazione;
b)
c) lo studio di valutazione dell'impatto ambientale;
d) un progetto preliminare sulla gestione dei rifiuti radioattivi che verranno prodotti in fase di esercizio dell'impianto;
e) la documentazione sul possesso della capacità tecnica ed economica adeguata, nonché sulla comprovata esperienza nel settore dell'ingegneria nucleare; le società miste pubblico-privato, o i soggetti pubblici e privati, riuniti secondo le modalità del «project financing», possono richiedere l'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile, sulla base del possesso dei requisiti indicati dalla presente lettera anche da parte del solo soggetto privato.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e all'APAT, non oltre un mese dalla data di ricevimento della richiesta, le proprie osservazioni.
3. L'APAT, entro un mese dalla data di ricevimento, esamina la richiesta e la relativa documentazione e, tenuto conto delle osservazioni pervenute ai sensi del comma 2, predispone una relazione con le proprie valutazioni, che trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui al comma 1.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1, non oltre un mese dalla data di ricevimento